Associazione “Costituente per il Partito – Liberali Democratici Europei”
ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
E’ costituita una Associazione avente la seguente denominazione: “Costituente per il Partito – Liberali Democratici Europei”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale c/o studio legale Benedetto sito in via della Conciliazione n. 10 a Roma e con durata illimitata.
ART. 2 (Simbolo)
L’Associazione utilizza il simbolo formato da un cerchio di colore blu/azzurro con la scritta gialla in arco di cerchio nella parte superiore “Liberali democratici europei”, nella parte mediana, orizzontalmente da sinistra verso destra una punta di freccia di colore giallo, secondo la direzione da sinistra a destra, dal basso all’alto; a seguire verso destra, sempre nella parte mediana, le lettere in bianco “LDE”, allineate in prossimità del lato destro della punta di freccia; infine, nella parte inferiore la scritta gialla in arco di cerchio “Costituente per il partito”. L’Associazione, solo attraverso i Garanti di cui all’Art. 20, potrà chiedere di apportare al simbolo le modifiche che si renderanno opportune, senza che le modifiche al simbolo possano comportare modifiche allo Statuto. Il simbolo è da considerarsi di proprietà dal momento del deposito, attraverso la cessione da parte di chi oggi ne detiene i diritti.
ART. 3 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di utilità politica e sociale, e in particolare:
- sostenere l’avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partico unico, all’interno del quadro politico dei partiti aderenti a “Renew Europe”;
- che suddetto percorso costituente si concluda nel più breve tempo possibile con la promozione di un congresso costituente, democratico e inclusivo;
- che tale nuovo partito unico possa rappresentare anche la casa del liberalismo classico, ossia di coloro che sono per un’economia di mercato aperta e concorrenziale, per la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e la salvaguardia e l’estensione delle libertà individuali, conferendo a tale soggetto contributi e proposte sia dal punto di vista delle ispirazioni politiche, sociali, culturali ed economiche, sia attraverso l’azione e l’iniziativa politica;
- che tale nuovo soggetto abbia tra i propri scopi e finalità il perseguimento di un’Europa federale, ovvero la formazione degli Stati Uniti d’Europa, in sintonia politica e operativa con l’Alleanza Atlantica;
- che tali scopi si realizzino attraverso il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea;
L’Associazione non attua limitazioni con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 4 (Associati e ammissione, osservatori)
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e le associazioni culturali o politiche senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Le associazioni culturali o politiche, di cui al Comma 1, che aderiscono all’Associazione, provvedono al proprio scioglimento entro la fine dell’esercizio costituente e provvisorio (art. 21).
In caso di mancato scioglimento entro i termini previsti dallo Statuto, le associazioni culturali o politiche non riconosciute che aderiscono all’Associazione si impegnano formalmente a consentire che l’attività politica ed istituzionale riguardante le specifiche finalità dell’Associazione sia gestita dall’Associazione stessa, la quale curerà i rapporti con le altre forze politiche e le istituzioni con l’obiettivo di arrivare agli scopi sociali (Art. 3). In ogni caso, le associazioni culturali o politiche iscritte si impegneranno a svolgere attività convergenti con le finalità dell’Associazione e in sinergia con la medesima, fino a quando quest’ultima avrà conseguito i suoi obiettivi.
Qualora le associazioni di cui sopra dovessero assumere iniziative gravemente in contrasto con quanto sopra stabilito – e salvo diritto di far giudicare la questione al Collegio dei probiviri- sono da considerarsi decadute dalla qualità di associati.
È altresì possibile partecipare all’attività dell’Associazione in qualità di membro osservatore, soltanto per le associazioni culturali o politiche. Il membro osservatore non gode dei diritti e obblighi degli associati, ma potrà essere informato sulle attività dell’Associazione, partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e prendere parte e intervenire, ove invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Lo status di membro osservatore ha la durata di un anno, coincidente con quello di iscritto e non è rinnovabile.
ART. 5 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Portavoce;
- il Tesoriere;
- il Responsabile Organizzazione;
- il Responsabile Amministrativo;
- i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero;
- i Gruppi territoriali;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei probiviri
- Il Comitato dei
ART. 6 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto, anche con delega di massimo tre altri associati, tutti coloro che sono regolarmente iscritti nel libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea, fatte salve le norme transitorie, ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto economico patrimoniale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello
- approva il regolamento dei lavori assembleari;
- nomina il Collegio dei probiviri;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- modifica dello Statuto con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice.
In seconda convocazione non sarà previsto alcun quorum costitutivo, salvo quanto stabilito sia in prima che in seconda convocazione, relativamente alle modifiche statutarie.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
ART. 7 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’organo tutto quanto non sia per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- ha facoltà di nominare fino a cinque Vice Presidenti, che unitamente al Presidente costituiscono un ufficio di presidenza;
- ha facoltà di nominare un Vice Segretario;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare, in concerto con il Tesoriere, tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare, in concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- adire il Collegio dei probiviri, per la risoluzione di una controversia con un associato;
- emanare, approvare e/o modificare i regolamenti accompagnatori dello
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti fino a cinquanta persone fisiche, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.
Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte con diritto di voto i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dalle associazioni che vi aderiscono.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di 1/4 dei componenti.
Le deliberazioni dello stesso sono assunte a maggioranza dei presenti.
ART. 8 (Segretario)
Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, di cui è altresì membro eletto. Il Segretario funge da primus inter pares all’interno del Consiglio stesso.
Il Segretario, su indicazione del Presidente, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, definendone l’ordine del giorno, coordina le attività del Consiglio stesso e coadiuva la figura del Presidente nel perseguire gli scopi sociali.
Il Segretario dura in carica 2 (due) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei presenti.
ART. 9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Presidente nomina altresì un Portavoce dell’associazione, che dovrà essere sottoposto al Consiglio direttivo e ottenere il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri.
ART. 10 (Tesoriere e altri incaricati)
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti e resta in carica 2 (due) anni.
Il Tesoriere trasmette al Consiglio Direttivo su base semestrale un rendiconto dell’attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile a ogni associato.
ART. 11 (Gruppi territoriali, Coordinatori regionali e Rappresentante estero)
Gli associati possono riunirsi in Gruppi territoriali su base provinciale proponendone il riconoscimento all’Associazione, con richiesta per iscritto al Presidente e al Consiglio Direttivo, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.
Il riconoscimento o la revoca dei Gruppi territoriali spettano al Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo.
I Gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.
Sono altresì designati i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero, entrambi membri di diritto a pieno titolo del Consiglio Direttivo.
ART. 12 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico dell’Associazione è nominato dall’istituzione di cui all’Art. 20 ed è costituito da personalità che con la loro opera di studio hanno contribuito all’approfondimento e alla diffusione del pensiero liberale classico.
Il Comitato Scientifico verrà consultato di volta in volta dal Consiglio Direttivo sulle iniziative di carattere culturale e politico dell’Associazione ed i componenti hanno diritto di partecipare all’Assemblea. Il Comitato nomina un Presidente e fino a due Vice presidenti che hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina l’attività.
ART. 13 (Collegio dei probiviri)
Il Collegio dei probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie, la cui giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.
Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.
Il Collegio elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
Il Collegio dei probiviri delibera sui comportamenti dei soci, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell’Associazione, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica; le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione.
Contro le decisioni del Collegio dei probiviri in materia di diritti e libertà dei soci, l’interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, all’Assemblea dei soci, che decide nella sua prima riunione ordinaria immediatamente successiva.
ART. 14 (Responsabile amministrativo e Revisione legale dei conti)
Il Consiglio Direttivo ratifica a maggioranza semplice la nomina del Responsabile amministrativo su proposta del Presidente dell’Associazione.
Il Responsabile amministrativo resta in carica 2 (due) anni e coadiuva l’attività del Tesoriere nell’espletamento delle sue funzioni.
Il Consiglio Direttivo, allorquando ve ne sia necessità, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, affida ad un Revisore dei Conti o ad una Società esterna di Revisione il controllo contabile ed amministrativo dell’Associazione, secondo le norme eventualmente vigenti in materia.
ART. 15 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.
ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 17 (Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.
I mezzi finanziari dell’Associazione sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati all’Associazione, sui quali potrà operare solo il Presidente pro tempore o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente all’uopo delegato, che ne assume esclusiva responsabilità.
ART. 18 (Bilancio di esercizio)
L’Associazione deve redigere il rendiconto economico patrimoniale annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione da parte del Comitato dei Garanti di cui all’art. 20, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni.
ART. 20 (Comitato dei Garanti)
Si riunisce quando lo ritiene opportuno e decide con una maggioranza del 75% degli aventi diritto.
Ha la titolarità esclusiva, politica e giuridica, del simbolo e del nome, che potranno essere utilizzati esclusivamente a beneficio della Costituente Liberali Democratici Europei (LDE
E’ garante della linea politica dell’associazione potendo approvare o respingere decisioni riguardanti presentazione ad elezioni, apparentamenti, fusioni od alleanze o principi programmatici fondativi di LDE o ogni altra decisione trasformativa della natura o gli scopi della Costituente.
Nomina il Comitato Scientifico.
Può cooptare al suo interno i soggetti più rappresentativi della cultura liberale italiana, che entreranno a far parte del comitato a seguito di unanime decisione del Comitato.
Il mandato del Comitato dei Garanti non ha durata.
Il Comitato dei Garanti, costituito dai “fondatori” nelle persone di Giuseppe Benedetto, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino e Sandro Gozi, sceglie al suo interno un Presidente.
I componenti del Comitato dei Garanti possono partecipare, senza diritto di voto, a qualunque organismo dell’associazione LDE.
Il comitato potrà decidere in qualunque momento il suo scioglimento e le sue prerogative passeranno per competenza all’Assemblea di LDE.
ART. 21 (Esercizio provvisorio e disposizioni transitorie)
Tutte le comunicazioni tra gli organi dell’Associazione e i soci verranno fatte per posta elettronica, o, in mancanza di indirizzo mail, tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
In vista della campagna d’iscrizione dei soci, il Consiglio Direttivo Provvisorio viene costituito nell’Atto costitutivo e nelle sedute successive ha facoltà di cooptare con voto a maggioranza assoluta dei presenti altri membri, traendoli dall’elenco dei soci effettivi che nel frattempo si siano iscritti e che accettino di assumere gli stessi diritti ed obblighi dei soci.
Il Consiglio Direttivo Provvisorio è altresì composto da uno a quattro rappresentanti per ciascuna delle associazioni culturali o politiche iscritte.
Il Consiglio Direttivo Provvisorio resterà in carica non oltre il 30 giugno 2024.
In ogni caso di vacanza degli organi dell’Associazione, provvede il Consiglio Direttivo, nella sua composizione pro tempore.
Il Consiglio Direttivo Provvisorio provvede alla nomina di tutti gli organi dell’Associazione, fino al 30 giugno 2024.
Il Presidente è autorizzato a compiere (o a delegare il compimento) tutte le operazioni e pratiche necessarie o anche soltanto utili per le comunicazioni di legge presso le competenti Autorità civili, amministrative, fiscali e politiche, e presso tutti gli Uffici Elettorali.