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Statuto

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ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita una Associazione avente la seguente denominazione: “Costituente per il Partito – Liberali Democratici Europei” o “Liberali Democratici Europei” o altresì “Libdem Europei”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in via della Conciliazione n. 10 a Roma e con durata illimitata.

 

ART. 2

(Simbolo)

L’Associazione utilizza il simbolo formato da un cerchio di colore blu/azzurro con la scritta gialla in arco di cerchio nella parte superiore “Liberali democratici europei”; nella parte mediana, la scritta in bianco “libdem” e allineato, in prossimità del lato destro della scritta, il profilo stilizzato di un volatile di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore arancione; infine, immediatamente sotto la scritta “libdem”, in corrispondenza della lettera “m”, la scritta bianca “europei”. L’Associazione, e più precisamente l’Assemblea, su proposta dei Garanti, potrà approvare le modifiche al simbolo che si riterranno opportune senza che dette modifiche al simbolo comportino modifiche allo Statuto. Il simbolo è di proprietà dell’Associazione per l’essere stato alla medesima trasferito ai sensi di legge.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche di utilità politica e sociale ed in particolare:

a) sostiene l’avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario, all’interno del quadro politico dei partiti aderenti a “Renew Europe”;

b) favorisce che il suddetto percorso costituente si concluda nel più breve tempo possibile con la promozione di un congresso costituente, democratico e inclusivo;

c) favorisce che tale nuovo partito unitario possa rappresentare anche la casa del liberalismo classico, ossia di coloro che sono per un’economia di mercato aperta e concorrenziale, per la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e la salvaguardia e l’estensione delle libertà individuali, conferendo a tale soggetto contributi e proposte sia dal punto di vista delle ispirazioni politiche, sociali, culturali ed economiche, sia attraverso l’azione e l’iniziativa politica;

d) promuove che tale nuovo soggetto abbia tra i propri scopi e finalità il perseguimento di un’Europa federale, ovvero la formazione degli Stati Uniti d’Europa, in sintonia politica e operativa con l’Alleanza Atlantica;

e) favorisce che tali scopi si realizzino attraverso il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea.

L’Associazione non attua limitazioni con riferimento a discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge avuto specifico riguardo il finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 4

(Associati e ammissione, osservatori)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli enti e le persone giuridiche che aderiscono all’Associazione devono provvedere al proprio scioglimento entro la fine dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 22, favorendo contestualmente l’adesione dei loro membri all’Associazione.

In caso di mancato scioglimento entro i termini previsti gli enti e le persone giuridiche possono essere esclusi a mente del presente Statuto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– la dichiarazione che l’associazione di provenienza, nel caso di partecipazione a titolo di rappresentante di persona giuridica, abbia deliberato l’adesione all’Associazione ed accettato tutte le clausole statutarie.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancata comunicazione di positiva ammissione entro 60 (sessanta) giorni, la domanda di ammissione deve intendersi rigettata, salvo che il Consiglio la ratifichi successivamente.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo chi l’ha proposta può riproporla e, in caso di nuovo rigetto, può riproporla una terza volta. In tal caso il procedimento di ammissione sarà demandato ad un regolamento interno da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’iscrizione è annuale, la quota associativa viene fissata in euro 20,00 per le persone fisiche e in euro 200,00 per le persone giuridiche per l’anno 2023, ferme le quote fissate dal Consiglio Direttivo per gli esercizi successivi. L’iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno. La prima iscrizione scade il 31.12.2023.

È altresì possibile partecipare all’attività dell’Associazione in qualità di membro osservatore, soltanto per le persone giuridiche.

Il membro osservatore non gode dei diritti e obblighi degli associati (art. 5) ma potrà essere informato delle attività dell’Associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma e prendere parte e intervenire, senza diritto di voto ove invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Lo status di membro osservatore ha la durata di un anno, coincidente con quello della iscrizione e non è rinnovabile.

 

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– frequentare i locali dell’associazione;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

– adire il Collegio dei Probiviri, per dirimere eventuali controversie ingeneratesi con l’Associazione.

Gli associati hanno l’obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti secondo Statuto;

– accettare la competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà secondo il presente Statuto e secondo diritto.

 

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o di quelli previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione e che spende il nome dell’Associazione senza esserne autorizzato, per promuovere attività politiche in contrasto con i principi ai quali l’Associazione si uninforma, può essere escluso dall’associazione mediante decisione del Consiglio Direttivo soggetta ad impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, la dichiarazione è recettizia e diviene irrevocabile non appena giunta alla cognizione del Consiglio Direttivo. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario;
  • il Presidente;
  • i Vice Presidenti;
  • il Portavoce;
  • il Tesoriere;
  • il Responsabile Organizzazione;
  • il Responsabile Amministrativo;
  • i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero;
  • i Gruppi territoriali;
  • il Comitato Scientifico;
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Comitato dei Garanti.

ART. 8

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo collegiale dell’Associazione ed esprime il consesso degli associati con diritto di voto. Nell’Assemblea hanno diritto di voto, anche con delega di massimo tre altri associati, tutti coloro che sono regolarmente iscritti nel libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea, fatte salve eventuali norme transitorie, ha le seguenti competenze:

–           nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

–           approva il rendiconto economico patrimoniale;

–           delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

–           approva il regolamento dei lavori assembleari;

–           nomina il Collegio dei Probiviri;

–           delibera sulle modificazioni dello Statuto;

–           delibera sugli altri oggetti attribuiti dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza semplice.

In seconda convocazione non sarà previsto alcun quorum costitutivo.

Per le modifiche statutarie per le quali è previsto che sia in prima che in seconda convocazione la relativa delibera debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

L’assemblea degli associati può svolgersi anche esclusivamente per video-teleconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

Che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’organo tutto quanto non sia per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • deliberare l’ammissione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari che siano previste in apposito regolamento predisposto dal medesimo Consiglio Direttivo nei confronti degli associati;
  • compiere ogni atto di gestione inerente l’Associazione;
  • curare, in concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • adire il Collegio dei Probiviri, per la risoluzione di una controversia con un associato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti fino a 50 (cinquanta) persone fisiche, nominati dall’Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili. Esso, una volta nominato, ha facoltà di nominare fino a cinque Vice Presidenti, che unitamente al Presidente costituiscono un Ufficio di presidenza; ed ha altresì la facoltà di nominare uno o al massimo due Vice Segretari.

Del Consiglio Direttivo fanno altresì parte con diritto di voto i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti che vi aderiscono.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.

Le deliberazioni dello stesso sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 10

(Segretario)

Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, di cui è altresì membro eletto. Il Segretario funge da primus inter pares all’interno del Consiglio stesso.

Il Segretario, su indicazione del Presidente, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, definendone l’ordine del giorno, coordina le attività del Consiglio stesso e coadiuva la figura del Presidente nel perseguire gli scopi sociali.

Il Segretario dura in carica 2 (due) anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio.

Il Presidente nomina altresì un Portavoce dell’associazione, che dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo e ottenere il voto della maggioranza semplice dei suoi membri.

ART. 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti e resta in carica 2 (due) anni.

Il Tesoriere trasmette al Consiglio Direttivo su base semestrale un rendiconto dell’attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile ad ogni associato
ART. 13

(Gruppi territoriali, Coordinatori regionali, Rappresentante estero e Comitato Scientifico)

Gli associati possono riunirsi in Gruppi territoriali su base provinciale proponendone il riconoscimento all’Associazione, con richiesta per iscritto al Presidente e al Consiglio Direttivo, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.

Il riconoscimento o la revoca dei Gruppi territoriali spettano al Consiglio Direttivo.

I Gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.

Sono altresì designati i Coordinatori regionali e il Rappresentante estero, entrambi membri di diritto a pieno titolo del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dell’Associazione è nominato dal Comitato dei Garanti ed è costituito da personalità che con la loro opera di studio hanno contribuito all’approfondimento e alla diffusione del pensiero liberale classico.

Il Comitato Scientifico verrà consultato di volta in volta dal Consiglio Direttivo sulle iniziative di carattere culturale e politico dell’Associazione ed i componenti hanno diritto di partecipare all’Assemblea. Il Comitato nomina un Presidente e fino a due Vice presidenti che hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina l’attività.

ART. 14

(Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei garanti è composto da un massimo di 15 membri, ed è nominato a maggioranza semplice dall’assemblea.

Ne fanno parte i soggetti più rappresentativi della cultura liberale italiana all’uopo designati dalle associazioni politiche , dai partiti politici e dai movimenti politici di area liberale.

Il Comitato dei garanti contribuisce a definire le linee politiche dell’associazione.

Il mandato del comitato dei garanti dura un anno ed i membri del comitato dei garanti possono essere rinominati. Esso nomina al suo interno un presidente ed un segretario.

ART. 15

(Composizione e regole di funzionamento del Comitato dei Garanti e Collegio dei Probiviri)

Al Comitato dei Garanti è demandato, oltre alla definizione della linea politica dell’associazione, la gestione del  simbolo e del nome dell’Associazione stessa che potranno essere utilizzati esclusivamente a beneficio dei Liberali Democratici Europei (LDE).

In ogni caso, il Comitato dei Garanti può  approvare o respingere decisioni riguardanti presentazione ad elezioni, apparentamenti, fusioni od alleanze o principi programmatici fondativi di LDE .

Il Comitato si riunisce quando lo ritiene opportuno e decide con una maggioranza del 75% dei suoi componenti.

Esso nomina il Comitato Scientifico. Può cooptare al suo interno i soggetti più rappresentativi della cultura liberale italiana.

I componenti del Comitato dei Garanti possono partecipare, senza diritto di voto, a qualunque organismo dell’associazione LDE.

Il Comitato potrà decidere, a maggioranza, in qualunque momento il suo scioglimento e le sue prerogative passeranno per competenza all’Assemblea di LDE.

Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio Arbitrale interno per le relative controversie, la cui giurisdizione esclusiva deve essere accettata da tutti i soci con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.

Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica, eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Il Collegio elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui comportamenti dei soci, sulla conformità allo Statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli Organi dell’Associazione, e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica; le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione, c) espulsione e\o esclusione.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri in materia di diritti e libertà dei soci, l’interessato può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, al Comitato dei Garanti, che decide nella sua prima riunione ordinaria immediatamente successiva.

ART. 16

(Responsabile amministrativo e Revisione legale dei conti)

Il Responsabile Amministrativo è nominato dal Presidente, e la relativa nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile amministrativo resta in carica 2 (due) anni e coadiuva l’attività del Tesoriere nell’espletamento delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo, allorquando ve ne sia necessità, con decisione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, affida ad un Revisore dei Conti o ad una Società esterna di Revisione il controllo contabile ed amministrativo dell’Associazione, secondo le norme eventualmente vigenti in materia.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.

I mezzi finanziari dell’Associazione sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati all’Associazione, sui quali potrà operare solo il Presidente pro tempore o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente e/o il Tesoriere all’uopo delegati, che ne assumono esclusiva responsabilità.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione deve redigere il rendiconto economico patrimoniale annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

 

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall’Assemblea.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Esercizio provvisorio e disposizioni transitorie)

Tutte le comunicazioni tra gli organi dell’Associazione e i soci verranno fatte per posta elettronica, o, in mancanza di indirizzo mail, tramite pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

In vista della campagna d’iscrizione dei soci, il Consiglio Direttivo Provvisorio viene costituito nell’Atto costitutivo e nelle sedute successive ha facoltà di cooptare con voto a maggioranza assoluta dei presenti altri membri, traendoli dall’elenco dei soci effettivi che nel frattempo si siano iscritti e che accettino di assumere gli stessi diritti ed obblighi dei soci.

Il Consiglio Direttivo Provvisorio è altresì composto da uno a quattro rappresentanti per ciascuna degli enti e delle persone giuridiche iscritte.

Il Consiglio Direttivo Provvisorio resterà in carica non oltre il 31 dicembre 2024 e potrà costituire un Comitato Scientifico ai sensi del presente statuto.

In ogni caso di vacanza degli organi dell’Associazione, provvede il Consiglio Direttivo, nella sua composizione pro tempore.

Il Consiglio Direttivo Provvisorio provvede alla nomina di tutti gli organi dell’Associazione, fino al 31 dicembre 2024.

Il Presidente è autorizzato a compiere (o a delegare il compimento) tutte le operazioni e pratiche necessarie o anche soltanto utili per le comunicazioni di legge presso le competenti Autorità civili, amministrative, fiscali e politiche, e presso tutti gli Uffici Elettorali.